LO STATUTO

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Denominazione e natura

Con la denominazione di “ASOCIACIÓN Basic Hemps Royals Club” è stata costituita a MALAGA (MALAGA), il 20 NOVEMBRE 2023, un’organizzazione di natura associativa e senza scopo di lucro, sotto la protezione delle disposizioni dell’articolo 22 della Costituzione spagnola, nella Legge Organica 1/2002, del 22 marzo, che regola il Diritto di Associazione e nelle altre disposizioni vigenti dettate per lo sviluppo e l’applicazione di tale legge, nella Legge 4/2006, del 23 giugno, sulle Associazioni dell’Andalusia, nonché nelle disposizioni normative concordanti.

Il regime dell’Associazione sarà determinato dalle disposizioni del presente Statuto.

Articolo 2: Personalità e capacità

L’Associazione ha personalità giuridica propria e piena capacità di agire, potendo compiere, di conseguenza, tutti gli atti necessari per il raggiungimento dello scopo per cui è stata creata, fatte salve le disposizioni dell’ordinamento giuridico.

Articolo 3: Nazionalità e domicilio

L’Associazione costituita ha nazionalità spagnola.

La sede legale si trova in CALLE CUARTELES, Nº66 PIANO TERRA, PORTA 3 di MALAGA (MALAGA) con CP: 29002 e deve essere così indicata a tutti gli effetti.

Il cambio di indirizzo richiederà l’accordo dell’Assemblea Generale, appositamente convocata, e la modifica del presente Statuto.

La delibera dell’Assemblea Generale sarà comunicata al Registro delle Associazioni entro un mese e produrrà effetti, sia per i soci che per i terzi, solo a partire dal momento della registrazione.

Articolo 4: Ambito d’azione

L’ambito territoriale in cui l’associazione svilupperà principalmente le sue attività è REGIONALE, ambito territoriale dell’Andalusia.

Articolo 5: Durata

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.

CAPITOLO II OGGETTO DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 6: Scopi

Gli scopi dell’Associazione sono i seguenti:

a) SCOPI MEDICINALI E TERAPEUTICI.

b) USO E LEGALIZZAZIONE DELLA CANNABIS

c) FORNIRE LA MASSIMA INFORMAZIONE AI SOCI.

d) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E RICERCA.

e) WORKSHOP SULLA CONSAPEVOLEZZA DELL’USO E SULLA STANDARDIZZAZIONE.

f) ATTIVITÀ GASTRONOMICHE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI.

“SI DICHIARA ESPRESSAMENTE CHE L’ASSOCIAZIONE NON HA COME OGGETTO ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE, TRASFORMAZIONE, TRAFFICO, PROMOZIONE, INCORAGGIAMENTO O FACILITAZIONE DI QUALSIASI CONSUMO DI DROGHE TOSSICHE, STUPEFACENTI O PSICOTROPE CHE NON RIENTRINO NEI CASI ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI DALLE CONVENZIONI E DAI REGOLAMENTI AMMINISTRATIVI IN VIGORE IN SPAGNA”.

“L’obiettivo dell’associazione è piuttosto quello di creare uno spazio sicuro in cui l’uso corretto e legale della cannabis sia condiviso e garantito, al fine di fare la nostra parte di concittadini illuminati e responsabili. In modo da garantire un comportamento rispettoso nei confronti degli altri e non disturbarli. Ma per noi è almeno altrettanto importante contribuire a prevenire gli abusi e a contrastarli attraverso l’educazione e il sostegno”.

E per raggiungere questo obiettivo, saranno realizzate le seguenti attività:

CICLI DI CONFERENZE

EVENTI E ATTIVITÀ CULTURALI ED EDUCATIVE

CORSI E CONFERENZE DI INFORMAZIONE DIRETTA

ATTIVITÀ DI CONVIVENZA

CAPITOLO III ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 7: Assemblea generale

L’organo supremo di governo dell’Associazione è l’Assemblea Generale, composta da tutti i membri.

Essa adotta le proprie deliberazioni secondo il principio della maggioranza o della democrazia interna e si riunisce almeno una volta all’anno.

Le Assemblee possono essere ordinarie o straordinarie e sono convocate secondo le modalità indicate nel presente Statuto.

Articolo 8: Convocazione

Le Assemblee sono convocate da chi detiene la Presidenza, di propria iniziativa, su accordo del Consiglio Direttivo o su richiesta di un numero di associati non inferiore al 10%.

– Una volta che il Consiglio Direttivo ha concordato la convocazione di un’Assemblea Generale, la persona che detiene la Presidenza deve convocarla entro un periodo massimo di quindici giorni di calendario dall’adozione dell’accordo. Tra la convocazione e la data di svolgimento dell’Assemblea devono trascorrere almeno quindici giorni di calendario.

– La richiesta di convocazione presentata dai membri deve contenere l’ordine del giorno della riunione e deve allegare i documenti o le informazioni necessarie per l’adozione delle risoluzioni, a condizione che tali documenti o informazioni siano presi in considerazione a tal fine.

La richiesta deve essere presentata al Segretario dell’Associazione; una volta timbrata, una copia viene restituita al richiedente.

Il responsabile della Segreteria dell’Associazione, verificati i requisiti formali (numero di soci, convocazione ed eventuale documentazione), ne informa immediatamente la Presidenza, affinché, entro quindici giorni di calendario dalla presentazione, convochi l’Assemblea da tenersi entro trenta giorni di calendario dalla richiesta. Se la richiesta manca dei requisiti formali, il responsabile della Segreteria la considererà come non formulata, procedendo ad archiviarla e dandone comunicazione all’associato in testa alla lista o alle firme.

Se la persona che detiene la Presidenza non convoca l’Assemblea nei termini stabiliti dal comma precedente, i promotori avranno la facoltà di procedere alla convocazione dell’Assemblea Generale, esprimendo tali estremi nella convocazione, che dovrà essere firmata dalla persona in testa alla lista o alle firme della richiesta.

Articolo 9: Forma della convocazione

La convocazione effettuata dagli aventi diritto, in conformità alle disposizioni dell’articolo precedente, deve essere comunicata e affissa all’albo, se esiste, quindici giorni di calendario prima dello svolgimento dell’Assemblea Generale.

L’avviso deve contenere l’ordine del giorno, nonché il luogo, la data e l’ora della riunione in prima e seconda convocazione.

La documentazione necessaria e le informazioni da prendere in considerazione per l’adozione delle delibere saranno messe a disposizione dei soci presso la Segreteria dell’Associazione, almeno quindici giorni di calendario prima dello svolgimento dell’Assemblea.

Articolo 10: Assemblea Generale Ordinaria

L’Assemblea Generale ordinaria si terrà almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’anno fiscale, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione, se del caso, del verbale della sessione precedente (Assemblea generale ordinaria o straordinaria).

2. Esame e approvazione, se del caso, dei conti dell’anno fiscale precedente.

3. Esame e approvazione, se del caso, dei bilanci per l’anno fiscale.

4. Esame del rapporto di attività e approvazione, se del caso, della gestione del Consiglio di amministrazione.

5. Approvazione, se del caso, del Programma di attività.

Articolo 11: Assemblea generale straordinaria

Per l’adozione di qualsiasi risoluzione diversa da quelle menzionate nell’articolo precedente, sarà convocata un’Assemblea Generale Straordinaria e, in particolare, per trattare quanto segue:

1. Modifica dello Statuto.

2. Scioglimento dell’Associazione.

3. Nomina del Consiglio di amministrazione.

4. Disposizione e alienazione dei beni.

5. Costituzione di una Federazione, di una Confederazione o di un’Unione di Associazioni o sua integrazione in tale Federazione, Confederazione o Unione se già esistente.

6. Approvazione del cambio di domicilio, che comporta la modifica dello statuto.

Articolo 12: Costituzione

L’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione, quando è presente o rappresentato almeno un terzo degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.

Per il computo dei soci o del numero totale dei voti, le deleghe o le procure rilasciate dai soci dovranno essere presentate al Segretario all’inizio della riunione.

Le persone che fungono da presidente e da segretario dell’Assemblea sono designate all’inizio della riunione.

Articolo 13: Adozione delle risoluzioni

Tutte le questioni vengono discusse e votate man mano che vengono inserite nell’ordine del giorno. La persona che ricopre la carica di Presidente dà inizio al dibattito, aprendo un primo giro di interventi in cui viene data la parola su sua autorizzazione; inoltre modera i dibattiti e può aprire un secondo giro di interventi o concedere la parola per allusioni.

Le risoluzioni dell’Assemblea Generale saranno adottate a maggioranza semplice delle persone presenti o rappresentate, quando i voti affermativi superano i voti negativi.

Tuttavia, sarà necessaria una maggioranza qualificata, che risulterà quando i voti affermativi supereranno la metà di quelli espressi dai membri presenti o rappresentati, per le risoluzioni relative allo scioglimento dell’associazione, alla modifica dello Statuto, alla cessione o alienazione dei beni e alla remunerazione dei membri del Consiglio di amministrazione.

Le delibere dell’Assemblea Generale che riguardano il nome dell’Associazione, il domicilio, gli scopi e le attività statutarie, il campo d’azione e altre modifiche statutarie, nonché quelle relative alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, all’apertura e alla chiusura delle delegazioni, alla costituzione di federazioni, confederazioni e unioni, allo scioglimento, dovranno essere comunicate al Registro delle Associazioni per la loro registrazione, entro un mese dalla data della delibera.

Articolo 14: Deleghe di voto o procure

La rappresentanza o la delega di voto sarà valida solo per la sessione o la convocazione per la quale è stata rilasciata, e qualsiasi delega o rappresentanza indefinita sarà nulla.

La rappresentanza o la delega di voto deve essere redatta per iscritto, indicando i dati anagrafici e il numero di iscrizione della persona delegante e della persona rappresentata, e firmata e siglata da entrambe.

CAPITOLO IV ORGANO DI RAPPRESENTANZA

Articolo 15: Definizione e mandato

Il Consiglio di amministrazione (o denominazione analoga) è l’organo collegiale che gestisce, amministra e rappresenta gli interessi dell’associazione, fatti salvi i poteri dell’Assemblea generale in quanto organo sovrano.

Il suo mandato è di 4 anni. Una volta trascorso questo periodo, dovrà essere rinnovato e di conseguenza iscritto nel registro. L’Assemblea generale per la nomina o il rinnovo del Consiglio direttivo deve essere convocata prima della scadenza del mandato stabilito.

Articolo 16: Cariche

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, di cui uno è il Presidente, l’altro il Segretario e l’altro il Tesoriere, nominati e revocati dall’Assemblea Generale.

L’esercizio della carica è personale e il voto non può essere delegato nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 17: Elezione

Per essere membro del Consiglio Direttivo è necessario essere maggiorenni, essere nel pieno esercizio dei diritti civili e non essere affetti dalle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

I membri del Consiglio di amministrazione saranno eletti, tra i soci, in un’Assemblea generale straordinaria, in conformità con le disposizioni dell’articolo 11 dello Statuto.

Una volta convocata l’Assemblea generale per la nomina del Consiglio di amministrazione, i soci che desiderano esercitare il diritto di essere eletti devono presentare la propria candidatura almeno ventiquattro ore prima dello svolgimento dell’Assemblea.

In caso di vacanza, il Consiglio direttivo può designare un’altra persona come sostituto provvisorio fino all’elezione definitiva da parte dell’Assemblea generale convocata a tale scopo.

Articolo 18: Cessazione

I membri del Consiglio di amministrazione cessano di ricoprire le rispettive cariche per i seguenti motivi:

a) Per morte o dichiarazione di morte.

b) Per incapacità, interdizione o incompatibilità, in conformità alle disposizioni dell’ordinamento giuridico.

c) Per risoluzione giudiziaria.

d) Per scadenza del mandato. Tuttavia, fino a quando l’Assemblea generale non eleggerà un nuovo Consiglio di amministrazione, quest’ultimo resterà in carica e ciò sarà espresso in tutti i documenti da firmare in conformità alle rispettive cariche.

e) Per dimissioni volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio di amministrazione.

f) Per delibera adottata, con le formalità statutarie, dall’Assemblea generale.

g) Per perdita della condizione di socio.

Le dimissioni e le nomine saranno comunicate al Registro delle Associazioni, per la dovuta registrazione e pubblicità.

Articolo 19: La Presidenza

Spetta alla persona che detiene la presidenza:

a) rappresentare legalmente l’Associazione di fronte a tutti i tipi di persone, autorità ed enti pubblici o privati.

b) convocare le riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea generale, presiederle, dirigere i dibattiti, sospendere e aggiornare le sedute.

c) Eseguire le delibere del Consiglio di amministrazione e dell’Assemblea generale, potendo compiere ogni tipo di atto e di contratto e firmare i documenti necessari a tal fine, fermo restando che ciascun organo, nell’esercizio dei propri poteri, al momento dell’adozione delle delibere, autorizza espressamente qualsiasi altro membro del Consiglio di amministrazione ad eseguirle.

d) rispettare ed eseguire le delibere del Consiglio di amministrazione e dell’Assemblea generale.

e) Ordinare i pagamenti e autorizzare le spese.

f) Risolvere i conflitti di voto con il suo voto.

g) Approvare i verbali e le certificazioni delle delibere del Consiglio di amministrazione e dell’Assemblea generale.

h) Adottare tutti i provvedimenti urgenti che il buon funzionamento dell’Associazione richieda o che nello sviluppo delle sue funzioni si rendano necessari o convenienti, ferma restando la successiva rendicontazione al Consiglio Direttivo.

i) svolgere ogni altra funzione inerente alla sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e dell’Associazione.

Articolo 20: La Vicepresidenza

Il Vicepresidente svolge le funzioni della Presidenza in caso di vacanza della carica per assenza o malattia e può anche agire a nome dell’Associazione nei casi in cui ciò sia deciso dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea Generale.

Articolo 21: Il Segretario

Il Segretario ha i seguenti compiti:

a) Partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea e redigere e autorizzare i relativi verbali.

b) Convocare le riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea.

c) informare immediatamente la Presidenza della richiesta di convocazione avanzata dai soci secondo le modalità previste dall’art. 8 del presente Statuto.

d) Ricevere e inviare gli atti di comunicazione dei membri del Consiglio Direttivo e dei soci, nonché le notifiche, le richieste di dati, le rettifiche, le certificazioni o qualsiasi altro tipo di scrittura di cui deve avere conoscenza.

e) Elaborare le delibere societarie che possono essere registrate nei corrispondenti registri.

f) Preparare l’invio delle questioni, nonché la documentazione da utilizzare o prendere in considerazione.

g) Rilasciare le certificazioni delle delibere approvate e qualsiasi altra certificazione, con l’approvazione del Presidente, nonché le relazioni necessarie.

h) Avere sotto la propria responsabilità e custodia gli archivi, i documenti e i libri dell’Associazione, ad eccezione dei libri contabili.

i) Qualsiasi altra funzione inerente alla Segreteria.

In caso di assenza o di malattia e, in generale, quando vi sia una causa giustificata, il Segretario sarà sostituito dal membro più giovane.

Articolo 22: Tesoreria

Il Tesoriere è responsabile di quanto segue:

a) raccogliere i fondi dell’Associazione, custodirli e investirli secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

b) Effettuare i pagamenti, con l’approvazione della Presidenza.

c) Intervenire con la propria firma su tutti i documenti di incasso e di pagamento, con l’approvazione della Presidenza.

d) La tenuta dei libri contabili e l’adempimento degli obblighi fiscali, nei tempi e nelle forme previste, dell’Associazione.

e) La preparazione del progetto preliminare di bilancio per la sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo e la successiva presentazione all’Assemblea Generale. Allo stesso modo, il Rendiconto generale dovrà essere sottoposto all’approvazione annuale dell’Assemblea.

f) Ogni altro compito inerente alla sua qualità di Tesoriere, in quanto responsabile della gestione economica e finanziaria.

Articolo 23: Membri

I Soci hanno gli obblighi inerenti alla loro posizione di membri del Consiglio Direttivo, nonché quelli loro affidati dal Consiglio stesso attraverso la creazione di delegazioni o commissioni di lavoro.

Articolo 24: Deleghe

Il Consiglio di amministrazione può nominare procuratori generali o speciali.

Articolo 25: Convocazioni e riunioni

1. Per la valida costituzione del Consiglio di amministrazione, ai fini dello svolgimento delle riunioni, delle deliberazioni e dell’adozione delle delibere, è necessaria la presenza della metà dei suoi membri e la presenza del Presidente e del Segretario o dei loro sostituti.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al trimestre e quante volte sia necessario per il buon funzionamento dell’Associazione, su convocazione della Presidenza, di propria iniziativa o su iniziativa di uno qualsiasi dei suoi membri.

3. La convocazione delle sue riunioni deve essere fatta con i requisiti formali (ordine del giorno, luogo e data…), e deve essere inviata almeno 48 ore prima dello svolgimento della riunione.

4. Le deliberazioni seguono la stessa procedura indicata all’articolo 13 per l’Assemblea generale. Le delibere saranno adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, con il voto decisivo del Presidente in caso di parità.

5. Non può essere adottato alcun accordo che non figuri all’ordine del giorno, a meno che, essendo presenti tutti i membri del Consiglio di amministrazione, essi non lo approvino all’unanimità.

6. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito anche senza preavviso, quando tutti i suoi membri sono presenti e lo approvano all’unanimità, secondo quanto previsto dal comma precedente in materia di delibere. Il Consiglio di amministrazione così costituito sarà denominato Consiglio di amministrazione universale.

7. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione possono partecipare, con voce ma senza voto, le persone preventivamente convocate o invitate dalla Presidenza, con funzioni esclusivamente consultive.

Articolo 26: Poteri

Il Consiglio di amministrazione ha i seguenti poteri:

a) redigere il Piano di attività.

b) conferire procure generali o speciali

c) Organizzare e sviluppare le attività approvate dall’Assemblea generale.

d) Approvare il progetto di bilancio per la sua approvazione definitiva da parte dell’Assemblea generale.

e) Approvare il rendiconto contabile preparato dalla Tesoreria, per la sua approvazione definitiva, se del caso, da parte dell’Assemblea Generale.

f) Preparare il Rapporto annuale delle attività da presentare all’Assemblea generale.

g) Creare le Commissioni di lavoro che ritiene opportune, per lo sviluppo delle funzioni affidate e delle attività approvate, nonché per qualsiasi altra questione derivante dall’adempimento degli scopi sociali. Dette commissioni regoleranno il loro funzionamento interno secondo le modalità concordate dalle stesse nella loro prima seduta costitutiva.

h) deliberare le richieste di ammissione dei soci.

Articolo 27: Doveri e responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione

I membri del Consiglio Direttivo hanno l’obbligo, a titolo esemplificativo, di adempiere e far rispettare gli scopi dell’Associazione, di partecipare alle riunioni a cui sono convocati, di svolgere le proprie mansioni con la diligenza di un rappresentante leale e di conformare il proprio operato a quanto stabilito dalle disposizioni di legge in vigore e dal presente Statuto.

I membri del Consiglio Direttivo sono responsabili nei confronti dell’Associazione per i danni causati da atti contrari alla Legge o allo Statuto o per quelli compiuti con negligenza. Sono esenti da responsabilità coloro che si oppongono espressamente all’accordo che determina tali atti o che non hanno partecipato alla sua adozione.

Articolo 28: Gratuità della carica

I membri del Consiglio di amministrazione esercitano la loro carica a titolo gratuito e non possono in alcun caso ricevere compensi per l’esercizio delle loro funzioni, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esercizio della carica, purché debitamente e formalmente giustificate.

CAPITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORGANI DI GOVERNO

Articolo 29: Verbali

1. Di ogni seduta dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario, che deve necessariamente indicare il quorum raggiunto per la valida costituzione (nel caso del Consiglio Direttivo, devono necessariamente comparire i presenti), l’ordine del giorno della riunione, le circostanze di luogo e di tempo in cui si è svolta, i punti principali delle deliberazioni, nonché il contenuto delle delibere adottate.

2. Il verbale deve includere, su richiesta dei rispettivi membri, il voto contrario alla risoluzione adottata, la loro astensione e le ragioni che la giustificano o il senso del loro voto favorevole. Allo stesso modo, ogni membro ha il diritto di richiedere la trascrizione integrale del suo intervento o della sua proposta, a condizione che fornisca sul posto o entro quarantotto ore il testo che corrisponde fedelmente al suo intervento, e ciò sarà riportato nel verbale o ne sarà allegata una copia.

3. Il verbale è approvato nella stessa seduta o in quella successiva; in deroga a quanto sopra, il Segretario può rilasciare attestazioni delle specifiche delibere adottate, indicando espressamente che il verbale è in attesa di successiva approvazione.

4. Il verbale è firmato dal Segretario e controfirmato dal Presidente.

Articolo 30: Impugnazione delle risoluzioni

Le delibere dell’Assemblea generale e del Consiglio di amministrazione possono essere impugnate davanti ai tribunali civili secondo le modalità previste dalla legge.

I soci possono impugnare le delibere e gli atti dell’Associazione che ritengono contrari allo Statuto entro quaranta giorni dalla data della loro adozione, chiedendone la rettifica o l’annullamento e la sospensione preventiva, se del caso, oppure cumulando le due richieste attraverso le procedure previste dalla Legge di procedura civile.

In attesa della risoluzione di eventuali controversie interne all’Associazione, le richieste di registrazione delle questioni contestate daranno luogo solo ad annotazioni provvisorie.

CAPITOLO VI SOCI

Articolo 31: Classi

All’interno dell’Associazione vi sono le seguenti classi di membri:

Soci fondatori, che sono coloro che partecipano all’atto di costituzione dell’Associazione.

Membri effettivi, che sono coloro che diventano membri dopo la costituzione dell’Associazione.

Membri onorari, coloro che, per il loro prestigio o per aver contribuito in modo rilevante alla dignità e allo sviluppo dell’Associazione, sono degni di tale distinzione. La nomina dei membri onorari è di competenza dell’Assemblea Generale.2

Articolo 32: Acquisizione della condizione di associato

Per acquisire la condizione di associato è necessario essere una persona fisica o giuridica ed essere interessati allo sviluppo degli scopi dell’Associazione.

Le persone che desiderano diventare membri devono essere maggiorenni.

SOLO I SOCI POTRANNO ESSERE PRESENTI IN SEDE. IN NESSUN CASO SARÀ CONSENTITO L’INGRESSO AI MINORI.

Per le persone giuridiche di natura associativa è necessario l’esplicito consenso dell’organo competente e per quelle di natura istituzionale il consenso dell’organo direttivo.

La richiesta di acquisire la qualifica di associato, purché siano soddisfatti i requisiti disciplinati dallo statuto, è accettata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 33: Perdita della condizione di associato

La condizione di associato si perde per uno dei seguenti motivi:

a) Per libera scelta. A tal fine, è sufficiente presentare al Consiglio Direttivo dimissioni scritte, indirizzate al Segretario dell’Associazione. Gli effetti saranno immediati, a partire dalla data di presentazione.

b) Per il mancato pagamento di tre quote sociali. In questo caso, sarà necessario che l’Ufficio del Tesoriere emetta un certificato di scoperto, con la firma del Presidente. Tale certificato avrà effetto a partire dalla sua notifica al socio inadempiente e dovrà necessariamente indicare la perdita della qualità di socio.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, l’associato che abbia perso tale qualifica per il motivo sopra indicato, può ripristinarla se, entro sei mesi dalla notifica, versa le quote dovute, nonché quelle trascorse da tale momento fino alla data della richiesta di reintegrazione, più una penale corrispondente a una mensilità della quota. Trascorso il suddetto periodo, non saranno accettate nuove domande di adesione.

c) Per grave inosservanza del presente Statuto o delle delibere validamente adottate dagli organi sociali.

Per la perdita della qualità di socio per questo motivo è indispensabile una delibera motivata del Consiglio di amministrazione, adottata con i 2/3 dei voti legalmente espressi. Tutti i soci hanno il diritto di essere informati dei fatti che danno luogo all’espulsione e di essere ascoltati prima dell’adozione di tale delibera.

In caso di sanzione di separazione dell’associato, sarà necessaria in ogni caso la ratifica dell’Assemblea Generale.

La perdita della qualifica di socio è prevista quando il suo comportamento va contro i principi sociali o danneggia gravemente l’immagine dell’associazione, in particolare:

Entrare nei locali fumando cannabis

Uscire dai locali fumando cannabis

Esibire o mostrare in strada il materiale acquistato.

Essere atteso nelle vicinanze dell’Associazione da terzi in modo indiscriminato.

Comportamento aggressivo e soprattutto azioni aggressive nei confronti degli altri soci e dei passanti in strada.

I soci in stato di forte ubriachezza possono perdere la qualifica di socio anche a causa di comportamenti molto antisociali e poco collaborativi nei confronti dei soci e dei passanti in strada e davanti ai locali.

Il consumo all’interno del locale di sostanze diverse dalla cannabis e dai suoi derivati e, naturalmente, il traffico, sia a scopo di lucro che non.

“Il Royal Club e i suoi soci sono sinonimo di una collaborazione coltivata, sociale, collegiale e disponibile all’interno del club, ma soprattutto nella nostra società. Vogliamo infatti promuoverla anche attraverso il nostro comportamento e le nostre azioni all’interno e all’esterno del club. Pertanto, ci aspettiamo che i nostri soci facciano lo stesso”.

Articolo 34: Diritti

1. I diritti dei soci effettivi e dei soci fondatori sono:

Partecipare alle Assemblee con voce e voto.

c) essere elettori ed eleggibili alle cariche direttive.

c) Essere informati sulla composizione degli organi direttivi e rappresentativi dell’associazione, sulla sua situazione contabile e sullo sviluppo della sua attività.

d) Essere ascoltati prima dell’adozione di provvedimenti disciplinari nei loro confronti ed essere informati dei fatti che hanno dato origine a tali provvedimenti, e l’accordo che, se del caso, impone la sanzione deve essere motivato.

e) Avere accesso alla documentazione dell’associazione, attraverso il Consiglio Direttivo.

f) Partecipare alle attività dell’associazione e utilizzare i beni e le strutture di uso comune dell’Associazione, nel rispetto dei pari diritti degli altri soci.

2. I soci onorari hanno gli stessi diritti dei soci fondatori e dei soci effettivi, ad eccezione di quelli previsti alle lettere a) e b). In deroga a quanto sopra, essi possono partecipare alle Assemblee generali con voce ma senza voto.

Articolo 35: Obblighi

I doveri dei soci fondatori e dei soci effettivi sono i seguenti

a) Condividere gli scopi dell’associazione e collaborare per il loro raggiungimento.

b) Pagare le quote, le quote associative e gli altri contributi che, in base allo Statuto, possono corrispondere a ciascun socio.

c) Ad adempiere agli altri obblighi derivanti dalle disposizioni dello Statuto.

d) Rispettare e osservare le delibere validamente adottate dal Consiglio direttivo e dall’Assemblea generale.

Fatta salva la perdita della qualifica di socio a causa del mancato pagamento delle quote associative, fino al momento dell’espulsione il socio avrà il diritto di voto e di eleggibilità sospeso. Tale sospensione del diritto si produrrà con il mancato pagamento di una sola delle quote e mentre si procederà alla sua regolarizzazione o alla perdita definitiva della condizione di associato.

CAPITOLO VII REGIME ECONOMICO

Articolo 36: Patrimonio fondante

Il patrimonio fondante o iniziale dell’Associazione al momento della sua costituzione è pari a ZERO euro.

Articolo 37: Proprietà dei beni e dei diritti

L’Associazione appare come proprietaria di tutti i beni e i diritti che costituiscono il suo patrimonio, che saranno registrati nel suo inventario e saranno iscritti, se del caso, nei registri pubblici corrispondenti.

Articolo 38: Risorse economiche

L’Associazione, per lo sviluppo delle sue attività, si finanzia con:

a) le risorse derivanti dal rendimento del suo patrimonio, se esistenti.

b) Le quote associative ordinarie o straordinarie dei soci.

c) Le donazioni o le sovvenzioni che possono essere concesse da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

d) Donazioni, eredità o lasciti, accettati dal Consiglio di amministrazione.

e) I proventi delle sue attività.

Gli utili ottenuti dall’Associazione, derivanti dall’esercizio di attività economiche, compresa la prestazione di servizi, dovranno essere destinati esclusivamente alla realizzazione dei suoi scopi, e in nessun caso potranno essere distribuiti tra gli associati o tra i loro coniugi o persone con loro conviventi in analogo rapporto di affettività, o tra i loro parenti, né potranno essere ceduti a titolo gratuito a persone fisiche o giuridiche che abbiano un interesse lucrativo.

Articolo 39: Esercizio finanziario, bilancio e contabilità

1. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare; inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di amministrazione redige annualmente il bilancio e lo approva l’Assemblea generale. Con l’approvazione del bilancio si approvano le quote ordinarie per l’anno fiscale corrispondente.

Per l’approvazione delle quote straordinarie dovrà essere convocata un’Assemblea Generale straordinaria, a meno che l’Associazione non manchi di liquidità e le relative disposizioni e spese siano urgenti, nel qual caso sarà sufficiente l’adozione della delibera da parte del Consiglio Direttivo, previa relazione della Tesoreria e successiva ratifica da parte dell’Assemblea Generale, che dovrà essere approvata entro trenta giorni dall’adozione della delibera da parte del Consiglio Direttivo.

3. L’Assemblea Generale approva annualmente i conti dell’Associazione, una volta concluso l’esercizio finanziario a cui corrispondono.

4. Il Consiglio Direttivo terrà i corrispondenti libri contabili che consentano di ottenere un’immagine fedele del patrimonio, del risultato e della situazione finanziaria dell’Associazione, oltre a un libro dei verbali e a un altro libro dei soci.

CAPITOLO VIII SCIOGLIMENTO E APPLICAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Articolo 40: Scioglimento

L’Associazione si scioglie per le seguenti cause:

a) Per deliberazione adottata a maggioranza qualificata da un’Assemblea Generale Straordinaria.

b) Per le cause previste dall’articolo 39 del Codice civile.

c) Per sentenza giudiziaria definitiva.

d) Per le cause previste dal presente Statuto.

Articolo 41: Liquidazione

Una volta deciso lo scioglimento dell’Associazione, inizierà il periodo di liquidazione, fino al termine del quale l’entità manterrà la propria personalità giuridica.

I membri del Consiglio direttivo al momento dello scioglimento diventano liquidatori, a meno che non siano espressamente nominati dall’Assemblea generale o dalla persona titolare del Tribunale che, se del caso, approva lo scioglimento.

Corrisponde ai liquidatori:

Vigilare sull’integrità del patrimonio dell’Associazione.

Concludere le operazioni in corso e realizzare le nuove operazioni necessarie per la liquidazione.

Riscuotere i crediti dell’Associazione.

Liquidare il patrimonio e pagare i creditori.

Destinare le eccedenze attive agli scopi previsti dagli Statuti.

Richiedere la cancellazione delle iscrizioni nel Registro.

Il residuo netto della liquidazione sarà devoluto direttamente a un ente pubblico o privato senza scopo di lucro con finalità analoghe a quelle dell’Associazione, che si sia distinto nell’esercizio delle proprie attività.

In caso di insolvenza dell’Associazione, il Consiglio Direttivo o, a seconda dei casi, i liquidatori, promuoveranno immediatamente le opportune procedure fallimentari presso il Tribunale competente.

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

Per tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto, si applicherà la Legge Organica 1/2002, del 22 marzo, che regola il Diritto di Associazione, la Legge 4/2006, del 23 giugno, sulle Associazioni dell’Andalusia, e altre disposizioni complementari.

A MALAGA (MALAGA), il 20 NOVEMBRE 2023

(FIRME dei concedenti l’Atto costitutivo. Devono inoltre apporre la loro firma a margine di ciascuna delle pagine dello Statuto.

In caso di modifica degli Statuti registrati nel Registro delle Associazioni, devono firmare le persone che ricoprono la Presidenza e la Segreteria dell’entità. Devono inoltre apporre la loro firma a margine di ciascuna delle pagine dello Statuto).